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Sentenza

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti di un imputato, tra gli altri, anche per il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572, c.p., in relazione a fatti commessi nei confronti della propria ex convivente, risalenti ad epoca antecedente al 2021, data in entrata in vigore della riforma attuativa della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote nel 2007, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 6 maggio 2021, n. 17599 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato in oggetto non era configurabile nel caso di specie, atteso che l’imputato e la persona offesa non erano legati da rapporti familiari – ha invece affermato che la modifica normativa dell’art. 572 c.p., estendendo la configurabilità del reato anche alle condotte maltrattanti poste in essere ai danni di persone “comunque conviventi”, non ha fatto altro che recepire normativamente un principio che la giurisprudenza aveva già tratto dalla previgente formulazione della norma incriminatrice, donde il reato era configurabile, già prima dell’entrata in vigore della L. 1° ottobre 2012, n. 172, anche se commesso ai danni di soggetto convivente e non legato da rapporti familiari.” Cass. Pen. n. 17599/2021
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